
Il corso è rivolto a tutti coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore intendono svolgere le funzioni di Rspp o Aspp ai sensi del d.lgs. 81/2008 (art.32) e dell’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006.
La durata del corso è di 48 ore ed esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza di moduli di specializzazione: • Modulo B-SP1 Agricoltura – Pesca -12 ore • Modulo B-SP2 Cave – Costruzioni – 16 ore • Modulo B-SP3 Sanità residenziale – 12 ore • Modulo B-SP4 Chimico – Petrolchimico- 16 ore
L’abilitazione ha la validità di 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato, al termine dei quali è possibile effettuare il rinnovo attraverso un corso di aggiornamento per L’R.S.P.P. Modulo B 40 ore – A.S.P.P. Modulo B 20 ore.
Obbiettivi del corso
Il Corso, ha come obiettivo quello di trasmettere nozioni e prassi e approcci metodologici finalizzati ad acquisire:
- elementi di conoscenza su legislazione specifica, normativa tecnica e buone prassi per ogni rischio;
- abilità relative all’adozione di metodi, tecniche e strumenti per la valutazione di ogni rischio specifico finalizzata alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione compresi i dispositivi di protezione individuale, la segnaletica e la sorveglianza sanitaria (ove prevista).
Dettagli
Il modulo B RSPP ASPP è il corso esaustivo per tutti i settori produttivi (RSPP SP1 – RSPP SP2 – RSPP SP3 – RSPP SP4) comune e propedeutico per l’accesso ai moduli di specializzazione per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP). Per seguire il suddetto corso è necessario avere già frequentato con profitto il modulo A del percorso formativo previsto dall’Accordo Stato Regioni (pubblicato nella G.U. del 14/2/2006) .
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è una figura obbligatoria in ogni azienda privata ed enti pubblici in cui siano presenti lavoratori o soggetti ad essi equiparati (tirocinanti, soci lavoratori, ecc…). L’azienda può nominare una persona all’interno o decidere di rivolgersi a un esperto esterno, in entrambi i casi si devono possedere i requisiti di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/08.
Normativa
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