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R.S.P.P. per datori di lavoro

Il corso è rivolto a Datori di Lavoro che svolgono direttamente il compito di R.S.P.P.

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Il corso di formazione Responsabile Del Servizio Di Prevenzione E Protezione (R.S.P.P.) ha una durata di: Rischio Basso 16 ore. Rischio Medio 32 ore. Rischio Alto 48 ore.

Il Corso di formazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ha la validità di 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato, al termine dei quali è possibile effettuare il rinnovo attraverso un corso di aggiornamento della durata di: Rischio Basso 6 ore – Rischio Medio 10 ore – Rischio Alto 14 ore.

Obbiettivi del corso

Fornire le conoscenze e i metodi ritenuti indispensabili per affrontare e risolvere le problematiche connesse all’attuazione e alla gestione della sicurezza e salute sul lavoro. Sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi), progettuali (studio per la riduzione o l’eliminazione dei rischi), decisionali (scelta di interventi preventivi adeguati).

Dettagli

Il corso vuole fornire ai Datori di Lavoro che intendono svolgere personalmente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luogo di lavoro in applicazione della normativa vigente.

I casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di Prevenzione e Protezione dei Rischi, come indicato all’allegato II del D.Lgs. 81/08, sono i seguenti:

  1. Aziende artigiane e industriali [1] – fino a 30 lavoratori
  2. Aziende agricole e zootecniche – fino a 30 lavoratori
  3. Aziende della pesca – fino a 20 lavoratori
  4. Altre aziende – fino a 200 lavoratori

[1]Escluse le aziende industriali di cui all’articolo 1 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Normativa

D.Lgs. 81/08, att. 34 Testo Unico della Sicurezza e ss.mm. – Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

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