POS sta per Piano Operativo di Sicurezza ed è un documento obbligatorio redatto con l’obiettivo di descrivere le misure preventive e protettive da mettere in atto all’interno dei cantieri a tutela della salute dei lavoratori.
Tale documento è Stato istituito dal DPR 222/03, poi inglobato dall’allegato XV del D.lgs 81, che ne ha stabilito per la prima volta i contenuti minimi, prima di allora (ai tempi del D.lgs 626) era prassi comune approntare un documento che conteneva soltanto un elenco di leggi, definizioni e procedure.
La normativa stabilisce che il POS è sempre obbligatorio nelle le imprese che operano, anche in subappalto, all’interno di cantieri, compresi quelli temporanei o mobili. A differenza del DVR, il POS deve essere redatto per ogni cantiere, e chi deve farlo è il Datore di lavoro dell’impresa esecutrice tenendo conto:
- della valutazione dei rischi per lavoratori dell’impresa;
- delle misure di prevenzione e protezione da adottare;
- dell’organizzazione della sicurezza dell’impresa;
Quando sono presenti più imprese serve approntare più di un piano operativo di sicurezza, uno per ciascuna impresa, e tutti devono essere coerenti con il PSC trasmesso dall’impresa affidataria.
Per il POS valgano le stesse disposizioni che si applicano ai DVR in quanto ad obbligo di firma in calce al documento e apposizione di data certa. Di norma dunque a firmarlo è il Datore di Lavoro stesso, ma può essere presente anche la firma di:
- RLS o RLST;
- RSPP;
- Medico Competente;
A chi deve essere consegnato?
Per quanto riguarda la consegna del POS, sono previsti due casi specifici:
- Per le imprese esecutrici affidatarie
il datore di lavoro effettua la consegna almeno 15 giorni prima dell’ingresso in cantiere al CSE avrà il compito di verificarne l’idoneità e quindi accettarlo o rifiutarlo; - Per le imprese subappaltatrici
il datore di lavoro effettua la consegna almeno 30 giorni prima dell’ingresso in cantiere al datore di lavoro dell’impresa esecutrice affidataria, quest’ultimo poi lo consegnerà al CSE come specificato sopra;
Quando non è obbligatorio?
IL POS è obbligatorio solo per certi tipi di aziende, nello specifico non serve redigere tale documento ai datori di lavoro che non configurano la loro attività come cantiere temporaneo o mobile (ex art. 96 del D.lgs 81/2008).
Nello specifico il POS non è obbligatorio per:
- i Lavoratori Autonomi;
- le imprese pubbliche;
Di seguito analizzeremo i casi nel dettaglio.
POS non obbligatorio per Lavoratori Autonomi
Per Lavoratori autonomi, in quanto categoria che esercita la propria attività in modo autonomo senza subordinazione alcuna, non è obbligatorio redigere il POS, in quanto non rientrano nelle disposizioni dell’articolo 17 comma 1 lettera a, che stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici redigono in riferimento al singolo cantiere a tutela dei lavoratori dipendenti.
Restano tuttavia obbligati a rispettare l’art. 26 del Testo Unico che norma i lavori in appalto e devono quindi fornire informazioni sui rischi specifici della loro attività che possono creare interferenza alle altre imprese coinvolte.
POS non obbligatorio per imprese pubbliche
Diversamente dalle imprese private, il POS non è obbligatorio per le imprese pubbliche o in caso di appalto pubblico in presenza di unica impresa.
Per casi del genere l’obbligo può avallato dalla redazione del Piano Sostitutivo della Sicurezza o PSS, che integra al suo interno tutte le informazioni che andrebbero inserite nel POS sostituendolo totalmente;
Sanzioni
Come al solito concludiamo il nostro articolo con le sanzioni previste per inadempienze, mancanze o irregolarità nell’elaborazione del POS, ecco quali sono le principali secondo il D.lgs 81/08
Per datore di lavoro impresa affidatarie e impresa esecutrice
- Mancata elaborazione del POS: arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.792,06€ a 7.147,67€ (Art. 159, comma 1)
- Mancata elaborazione POS in cantieri in presenza di rischi particolari (allegato XI del D.lgs n. 81): arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.233,65€ a 8.934,59€ (Art. 159, comma 1)
- Assenza uno o più degli elementi di cui all’allegato XV: ammenda da 2.233,65€ a 4.467,30€ (Art. 159, comma 1)
Per datori di lavoro delle imprese esecutrici
- Mancata attuazione delle misure del POS: arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda da 2.792,06€ a 7.147,67€ (Art. 159, comma 2, lett. a)
- Non aver messo a disposizione del RLS copia del POS almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori: sanzione amministrativa pecuniaria da 558,41€ a 2.010,28€ (Art. 159, comma 2, lett. d)
Per Lavoratori autonomi
- Mancata attuazione delle misure del POS: ammenda da 446,73€ a 1.786,92€ (Art. 160, comma 1, lett. a)
Per datore di lavoro dell’impresa affidataria
- Mancata verifica dell’idoneità del POS delle imprese esecutrici prima della trasmissione degli stessi al CSE: arresto fino a 2 mesi o con l’ammenda da 558,41€ a 2.233,65€ (Art. 159, comma 2, lett. c)
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